
La novità è presente nella circolare INPS del 3 novembre 2017 n. 163 “Sgravio contributivo per contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata.
Lo sgravio viene riconosciuto a seguito della presentazione telematica sul sito INPS di una domanda che attualmente, vista la misura sperimentale, potrà essere richiesta una sola volta nel biennio 2017-2018.
Per poter accedere allo sgravio è necessario che il datore di lavoro abbia sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che preveda istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, in modo da innovare e/o migliorare quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti collettivi aziendali.
Nel contratto collettivo aziendale devono essere presenti almeno 2 tra quelli indicati nell’articolo 3 del decreto del 12 settembre 2017, di cui almeno 1 rientrante o nell’area di intervento genitorialità (A) o nell’area di intervento flessibilità organizzativa (B).
Si riportano di seguito le misure individuate nel decreto interministeriale:
A) AREA DI INTERVENTO GENITORIALITÀ
B) AREA DI INTERVENTO FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA
C) WELFARE AZIENDALE
Il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari almeno 70% della media di lavoratori occupati dal datore di lavoro, in termini di forza aziendale, nell’anno civile precedente.
Lo sgravio consiste quindi in una riduzione contributiva che verrà calcolata dall’istituto in base al numero dei lavoratori ammessi al beneficio (tra i richiedenti) e le dimensioni aziendali:
Il totale delle risorse disponibili per il 2017 è pari a euro 55.200.000,00 e per il 2018 euro 54.600.000,00.
martedì, 28 Aprile 2026
martedì, 31 Marzo 2026
Vuoi saperne di più?
Trova la tua filiale!