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VIOLAZIONE DELLA PRIVACY: SE LA PATOLOGIA VIENE INDICATA SUL CERTIFICATO CONSEGNATO AL DATORE, SI PUÓ CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO AL MEDICO?

5 Marzo 2018

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Con ordinanza n. 2367 del 31 gennaio 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata nuovamente sulla violazione della normativa privacy in materia di dati sanitari e delle casistiche nelle quali tale violazione comporterebbe il risarcimento del danno.

A norma dell’art. 5 della Legge 300 del 1970 “Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.”

Inoltre, ai sensi dell’art. 6 del D.M. 15 luglio 1986 “Al termine della visita, il medico consegna al lavoratore copia del referto di controllo e entro il giorno successivo, trasmette alla sede dell’INPS le altre tre copie destinate rispettivamente, la prima, senza indicazioni diagnostiche, al datore di lavoro o all’Istituto previdenziale che ha richiesto la visita, la seconda agli atti dell’INPS, la terza per la liquidazione delle spettanze al medico e per assicurare un flusso periodico di informazioni sullo sviluppo del servizio e sulle relative risultanze.”

Il caso preso in analisi dall’ordinanza in oggetto, è quello di una lavoratrice richiedente il risarcimento dei danni subiti conseguenti all’invio da parte del medico fiscale al suo datore di lavoro di una copia del referto medico contenente indicazioni diagnostiche; nello specifico con la presenza della frase “in attesa di consulenza psichiatrica”.

La lavoratrice, dopo la sentenza della Corte di Appello di Napoli che confermava il giudizio di primo grado del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ricorreva alla Suprema Corte per veder ribaltare i precedenti giudizi e ottenere il risarcimento del danno subito.

La Corte di Cassazione, però, rigettava il ricorso, confermando le sentenze dei primi due gradi, seppur constatando l’erronea pratica del medico, ritenendo che il pregiudizio dedotto dalla ricorrente, “cioè l’isolamento dipendente dal comportamento diffidente e persecutorio manifestato dai colleghi e dai parenti venuti a conoscenza dell’accertamento psichiatrico cui era stato sottoposto ed il danno non patrimoniale a ciò conseguente”, non fosse ascrivibile all’eccessiva annotazione fatta dallo stesso, ma alla divulgazione da parte del datore di lavoro della richiesta di una visita psichiatrica.

In questo caso, appare difficile condividere la decisione degli ermellini; difatti, non può non ravvisarsi che la diffusione della notizia da parte del datore di lavoro non è che una ovvia e palese conseguenza dell’eccessiva annotazione del medico fiscale.

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