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COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: COSA CAMBIA DAL 2018

27 Dicembre 2017

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A decorrere dal 1° gennaio 2018 le piccole e medie imprese che occupano tra i 15 e i 35 dipendenti dovranno porre attenzione all’entrata in vigore dei nuovi obblighi introdotti in materia di collocamento obbligatorio disabili.

Diventano, infatti, operative le norme stabilite dal decreto semplificazioni attuativo del Jobs Act.

La nuova disciplina si applica anche nei confronti di partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione.

Nello specifico dal prossimo anno è sufficiente, per far scattare l’obbligo, che il numero dei lavoratori subordinati in forza, con esclusione dei lavoratori “non computabili”, raggiunga la quota delle 15 unità.

Viene meno quindi l’obbligo di assumere un soggetto disabile solo in caso di nuove assunzioni ovvero al raggiungimento del sedicesimo lavoratore computabile.

Inoltre è abrogata la disposizione transitoria che consentiva, alle imprese che alla data del 18 gennaio 2000 rientravano già nella classe occupazionale compresa tra i 15 e i 35 dipendenti, di posticipare l’assunzione di un lavoratore con disabilità al dodicesimo mese successivo all’effettuazione di una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio.

Per quanto riguarda l’invio del prospetto informativo, i datori di lavoro privati appartenenti alla fascia 15-35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, che non hanno effettuato una nuova assunzione entro il 31 dicembre 2017, non sono tenuti alla presentazione, entro il 31 gennaio 2018, del prospetto informativo. Se invece hanno effettuato una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, entro il 31 dicembre 2017, sono tenuti ad inviare il prospetto informativo, entro il 31 gennaio 2018, in quanto è cambiata la loro situazione occupazionale.

Il Ministero ricorda, infatti, che, ai fini della compilazione del prospetto informativo, si deve prendere a riferimento la situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente e che il prospetto non va presentato solo se i datori di lavoro non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

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