giovedì, 3 Ottobre 2024
In vista dell’imminente applicabilità del nuovo Regolamento della Privacy in programma per il prossimo 25 Maggio, si torna a parlare di privacy in materia di rapporto di lavoro con specifico riferimento al controllo dei veicoli aziendali. I datori di lavoro che utilizzano dispositivi telematici a bordo dei veicoli concessi in uso ai dipendenti oltre a raccogliere dati relativi al mezzo condotto, controllano anche l’operato del dipendente che lo utilizza.
Basti pensare ai sistemi di tracciamento di base GPS che sono in grado di rilevare la posizione del veicolo e quindi quella del dipendente, o ai registratori di dati relativi ad eventi, come i sinistri stradali, che consentono di monitorare tanto il veicolo quanto il conducente. Sul punto senza dubbio il datore di lavoro può avere un interesse legittimo all’utilizzo di detti dispositivi, dettato dalla necessità di individuare la localizzazione del veicolo o garantire la sicurezza dei dipendenti che ne sono alla guida, ma è doveroso considerare i riflessi che ne derivano in termini di possibili violazioni dei dati personali, oltre che rispettare, a monte, la normativa giuslavorista in materia, potendo assurgere tali strumenti a rango di controlli a distanza dei lavoratori.
É opportuno pertanto operare un bilanciamento tra la finalità legittima da perseguire e le ragionevoli aspettative dei dipendenti in materia di tutela della loro riservatezza, fermo restando l’obbligo stringente che grava sul datore di lavoro di garantire che la vita privata del lavoratore non sia violata o che la violazione sia ridotta al minimo necessario. Già con il parere 13/11 sui servizi di geolocalizzazione su dispositivi mobili intelligenti “Il Gruppo Articolo 29” istituito dall’art. 29 della direttiva 95/46, aveva chiarito che “i dispositivi di tracciamento dei veicoli non sono dispositivi di tracciamento del personale, bensì la loro funzione consiste nel rintracciare o monitorare l’ubicazione dei veicoli sui quali sono stati installati. I datori di lavoro non dovrebbero considerarli come strumenti per seguire o monitorare il comportamento o gli spostamenti di autisti o di altro personale”. Per completezza si chiarisce che il “Gruppo Articolo 29” è un organismo consultivo e indipendente, composto da un rappresentante delle autorità di protezione dei dati personali designate da ciascuno Stato membro, dal GEPD (Garante europeo della protezione dei dati), nonché da un rappresentante della Commissione.
Di recente, nel parere 2/2017 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro “Il Gruppo Articolo 29” ha fornito alcune indicazioni al fine di realizzare un contemperamento tra interesse del datore di lavoro e i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori; di seguito le “istruzioni per l’uso”:
– Il datore di lavoro deve garantire che i dati raccolti non vengano utilizzati per finalità di tracciamento o valutazione dei dipendenti per fini disciplinari;
– Il datore di lavoro deve adeguatamente informare i propri dipendenti che a bordo del veicolo aziendale a loro assegnati è stato installato un dispositivo di tracciamento e che i loro spostamenti vengono registrati durante l’uso di detto veicolo. Deve essere necessariamente predisposta un’informativa da esporre in maniera visibile su ciascuna vettura debitamente conosciuta ed accettata dal dipendente;
– Qualora il veicolo venga assegnato per uso promiscuo, il dipendente deve avere la possibilità di disattivare temporaneamente il sistema di tracciamento della posizione qualora circostanze particolari di riservatezza lo impongano.
giovedì, 3 Ottobre 2024
martedì, 20 Agosto 2024
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