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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2019: NOVITÀ E SCADENZE DEL MODELLO 730

6 Giugno 2019

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Approfondimento di Andrea Di Mario, Coordinatore Ufficio Payroll

Il 15 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello e le relative istruzioni delle dichiarazioni dei redditi 2019. Dal 15 aprile 2019 è possibile accedere alla propria dichiarazione precompilata dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello dichiarativo potrà, poi, essere modificato e inviato a partire dal 2 maggio 2019.
Il Modello 730 è il modulo fiscale che deve essere utilizzato ogni anno per la dichiarazione dei redditi da parte di coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati a redditi di lavoro dipendente, redditi da terreni e fabbricati, redditi da capitali, redditi di lavoro autonomo, per i quali non è richiesta la partita IVA. Il vantaggio del modello 730 è quello di non dover eseguire alcun calcolo: il contribuente è chiamato semplicemente a compilare i campi richiesti, relativi a redditi ed eventuali detrazioni, famigliari a carico, del resto si occupa direttamente il Fisco. In sostanza, se dal modello 730 si evince un credito di imposta, questo verrà rimborsato direttamente in busta paga, o nella rata della pensione; se, invece, risulta un debito fiscale, questo verrà trattenuto dalla retribuzione o dalla pensione.
Sono ormai alcuni anni che i contribuenti hanno la possibilità di utilizzare il 730 Precompilato. Tale modello, si presta in particola modo ai tanti lavoratori dipendenti e pensionati che non hanno significative spese da portare in detrazione fiscale o redditi da dichiarare diversi da quelli corrisposti dal datore di lavoro o dall’INPS. I vantaggi della dichiarazione dei redditi precompilata riguardano anche i controlli, ma soltanto nel caso di invio del 730 senza modifiche. Chi presenta il 730 precompilato – direttamente o tramite il sostituto d’imposta – senza modifiche o con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non sarà sottoposto a controllo formale sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi. L’Agenzia punta quest’anno a ricevere dai cittadini – senza l’intervento di Caf e commercialisti – il 14% dei 730 (circa 2,9 milioni di modelli, a cui andranno aggiunti gli invii diretti di Redditi PF).
Prima di tutto, per visualizzare la propria precompilata, bisogna essere in possesso delle credenziali di accesso. Tramite SPID, il sistema unico di accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione, si potrà accedere con le credenziali fornite dall’Agenzia delle Entrate o con quelle rilasciate dall’INPS, e utilizzare i servizi telematici (Fisconline). Infine, è possibile accedere tramite Carta nazionale dei servizi (CNS).
Novità 2019 del precompilato, è la possibilità di scegliere la modalità di compilazione semplificata, in alternativa alla modalità tradizionale, per modificare in maniera guidata tutto il quadro E della dichiarazione, per esempio per aggiungere un onere detraibile o deducibile che non compare tra quelli già inseriti dall’Agenzia o modificare gli importi delle spese sostenute. Questa opzione potrà essere adottata a partire dal 10 maggio. Una volta eseguite le modifiche, sarà il sistema a ricalcolare in automatico gli oneri detraibili e deducibili, sulla base dei nuovi dati e di eventuali limiti previsti dalla legge, e a inserire il totale nei campi del quadro E. Per quest’anno, fa notare l’Agenzia, il paniere dei dati pre-compilati raggiunge quota 960 milioni e supera del +3,8% il totale dei dati caricati nel 2018. Oltre ai dati già a disposizione, sono stati inseriti nei modelli, quelli inviati dagli enti esterni (come studi medici, farmacie, banche, assicurazioni, università, ecc…) e dai datori di lavoro tramite le certificazioni uniche. Si aggiungono inoltre, specifica l’Agenzia, le spese su parti comuni condominiali che danno diritto al bonus verde, e le somme versate dal primo gennaio 2018 per assicurazioni contro le calamità, stipulate per immobili a uso abitativo. Dei circa 960 milioni di dati, il 78% – 754 milioni – sono relativi alle spese sanitarie sostenute dai cittadini, comunicati all’Agenzia da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali, il 4,7% in più rispetto a quelli trasmessi nel 2018.
Al secondo posto in ordine di frequenza, troviamo i premi assicurativi, poco più di 92 milioni, e le CU, oltre 61 milioni. I dati relativi a bonifici per ristrutturazioni guadagnano quota 16 milioni, cui si aggiungono quasi 6 milioni di occorrenze relative a ristrutturazioni condominiali.
Scorrendo la classifica dei dati più frequenti, troviamo poi oltre 8 milioni di dati su interessi passivi, 4,6 milioni relativi a contributi previdenziali, cui si aggiungono oltre 4 milioni di informazioni che attengono alla previdenza complementare. Circa 4,4 milioni di dati, infine, riguardano rimborsi di spese sanitarie e un milione in meno (3,4), spese universitarie. Chiudono la classifica delle occorrenze in milioni, le informazioni relative a contributi per lavoratori domestici (3,2 milioni). Il termine di presentazione del modello 730/2019 è fissato all’8 luglio 2019 (il 7 luglio cade di domenica), nel caso in cui il contribuente decida di presentare la dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d’imposta. Se invece, la presentazione del modello 730 avviene in maniera diretta tramite un CAF o un intermediario la scadenza è fissata al 23 luglio 2019.
Nel caso in cui il contribuente abbia necessità di modificare il proprio modello 730 per l’integrazione che comporta un maggior credito, entro la data del 25 ottobre 2019 può presentare un modello 730 integrativo (barrando l’apposita casella nel frontespizio), solo tramite CAF o intermediario telematico.
Per correggere un modello 730 che comporta un maggior debito è possibile, invece, presentare il modello Redditi entro la data del 30 settembre 2019 (dichiarazione correttiva nei termini), con il versamento dell’imposta delle sanzioni ridotte e interessi. Questo comportamento non blocca le procedure avviate con il modello 730/2019. La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il 5° anno successivo a quello di presentazione, e l’eventuale credito che emerge dalla stessa potrà essere utilizzato dall’esercizio successivo a quello di presentazione, per le dichiarazioni integrative presentate oltre l’anno.

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