giovedì, 25 Luglio 2024
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15631 del 14/6/2018 intende sciogliere il dubbio sulla vexata quaestio della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato in una fattispecie che, per alcuni versi, presenta dei connotati peculiari.
La Suprema Corte viene chiamata a decidere in merito al ricorso presentato da un lavoratore avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila la quale aveva respinto il gravame interposto da un lavoratore, nei confronti dell’azienda presso la quale prestava la propria attività lavorativa, avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della natura subordinata, anziché autonoma, del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con declaratoria di illegittimità del licenziamento e conseguente ripristino del rapporto di lavoro e risarcimento del danno. Deve innanzitutto prendersi atto che oggi i due tipi di rapporto all’esame della Corte raramente appaiono nelle loro forme “primordiali” e più semplici, insinuandosi in essi elementi perturbatori che scompaginano la primigenia semplicità del “tipo legale” facendone qualcosa di ibrido, difficilmente riconducibile sotto l’uno o l’altro nomen iuris.
In generale – afferma la Corte – per stabilire quali sono le differenza tra lavoro autonomo e subordinato bisogna verificare non tanto il nome dato dalle parti al contratto, quanto lo svolgimento del rapporto di lavoro nella sua concretezza. L’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale con la messa a disposizione delle energie del lavoratore in favore del datore di lavoro. Vincolo da ricercare nel concreto in base ad un accertamento effettuato sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Mentre nel lavoro autonomo l’oggetto della prestazione è costituito dal risultato.
Invece, altri elementi, quali l’assenza di rischio, il luogo della prestazione, la continuità della prestazione, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione, possono avere solo valore indicativo e non determinante costituendo, ex se, fattori che in astratto possono conciliarsi con entrambe le qualificazioni del rapporto. Tuttavia, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stesse.
Occorre dunque accertare, afferma la Suprema Corte, se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell’attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore e perciò con l’inserimento nell’organizzazione di questo; mentre gli altri caratteri dell’attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell’impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quello autonomo parasubordinato.
La Corte ribadisce che il nome con cui le parti hanno chiamato il contratto da queste sottoscritto non è vincolante per il giudice ai fini dell’accertamento della natura del rapporto di lavoro. Infatti, sebbene non si possa prescindere dalla ricerca della volontà delle parti dovendosi, tra l’altro, tener conto del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, sarà possibile addivenire ad una diversa qualificazione del rapporto solo ove si dimostri che, in concreto, l’elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo.
La volontà espressa nel contratto utilizzato non costituisce fattore decisivo, diventando, viceversa, il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto stesso elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione ma anche ai fini dell’accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto. Pertanto in caso di contrasto fra il nome del contratto e la sostanza prevale quest’ultima. Del resto, il ricorso al dato della concretezza e della effettività appare condivisibile anche in considerazione della posizione debole di uno dei contraenti, che potrebbe essere indotto ad accettare una qualifica del rapporto diversa da quella reale pur di garantirsi un posto di lavoro.
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