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IL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA PUO’ IMPUGNARE ANCHE SOLO IL LICENZIAMENTO SENZA OBBLIGO DI IMPUGNARE LA DELIBERA DI ESCLUSIONE

31 Gennaio 2018

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In tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso d’impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall’omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria.

A precisarlo è la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la pronuncia n. 27436 del 20.11.2017, ha ribadito l’autonomia della tutela risarcitoria, ben potendo il socio lavoratore impugnare anche solo il licenziamento e non necessariamente la delibera di esclusione.

La questione scaturisce dal fatto che in capo al socio lavoratore coesistono più rapporti contrattuali e che, quindi, il lavoro cooperativo è luogo di convergenza di più cause contrattuali.

Nel caso di specie, affermava la ricorrente che, nell’ipotesi di esclusione dalla società cooperativa del socio lavoratore e suo contestuale licenziamento, l’omessa impugnazione della delibera di esclusione avrebbe precluso qualsivoglia valutazione circa la legittimità o meno del recesso. Ricostruzione che tuttavia non viene avallata dalle Sezioni Unite le quali, nell’ambito di un ampio iter argomentativo, rilevano come in passato fosse orientamento condiviso quello per cui le prestazioni rese dal socio lavoratore integrassero un adempimento del contratto.

Questo approccio, che valorizzava la qualità di socio a discapito della prestazione di lavoro, era stato tuttavia successivamente superato da una approccio di segno opposto – che dava invece maggiore risalto alla dimensione del rapporto di lavoro – per il quale il rapporto di lavoro tra socio lavoratore e cooperativa appartiene ad una categoria contigua e interdipendente a quella del lavoro subordinato o autonomo. Approccio poi fatto proprio dal Legislatore nella riforma in materia di lavoro nelle cooperative (Legge n. 142/2001) secondo cui sono applicabili al socio lavoratore tutte le tutele giuslavoristiche tipiche del lavoro subordinato.

L’equilibrio tra i due rapporti è stato nuovamente messo in discussione dalla novella apportata dalla Legge n. 30/2003 a seguito della quale la cessazione del rapporto di lavoro (per recesso della cooperativa o per dimissioni) non implica necessariamente il venir meno del rapporto associativo, che ben può essere alimentato dal socio mediante la partecipazione alla vita ed alle scelte dell’impresa, al rischio ed ai risultati economici della quale comunque egli partecipa. Al contrario, la cessazione del rapporto associativo determina la cessazione del rapporto di lavoro, con l’effetto che ben può esistere un socio non lavoratore ma non un lavoratore che non sia anche socio.

Ne discende, quindi, la coesistenza di una duplicità di rapporti da cui possono derivare una duplicità di atti estintivi, ciascuno dei quali lesivo di un autonomo e distinto bene della vita.

L’accoglimento della domanda per il risarcimento del danno derivante dal licenziamento illegittimo (pur non essendo idonea a travolgere gli effetti civilistici dell’esclusione) non può essere subordinata all’impugnazione della delibera di esclusione poiché, come chiaramente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione “pretendere che chi intenda chiedere soltanto la tutela risarcitoria derivante dal licenziamento illegittimo debba impugnare la delibera di esclusione equivarrebbe ad assoggettare la fruizione della prima ad un presupposto proprio della tutela restitutoria, conseguente all’invalidazione dell’esclusione”.

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