giovedì, 3 Ottobre 2024
L’art. 4, comma 1, della Legge n. 223/1991 stabilisce che l’impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha la facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo.
Tale procedura, dovrà però essere comunicata entro 7 giorni alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria (ex art. 4, comma 9, della già citata legge).
Con ordinanza n. 11404/2017 emessa in data 10/05/2017, la Corte di Cassazione stabiliva che la summenzionata comunicazione, ha natura perentoria e necessaria anche nel caso in cui l’azienda cessa la sua attività, prevedendo il licenziamento per tutti i dipendenti.
Il caso di specie riguardava il licenziamento di un lavoratore, per il quale era stata inviata la comunicazione alle associazioni di categoria con l’indicazione delle modalità applicative del criterio di scelta, dopo ben oltre 2 mesi dalla comunicazione dei licenziamenti ai lavoratori coinvolti.
La Corte di Appello di Napoli aveva confermato la sentenza del Tribunale di Benevento, affermante l’illegittimità del licenziamento intimato, e di conseguenza condannato la società ricorrente al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore (pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione).
Determinante era stato ritenuto che, la comunicazione alle OO.SS. di categoria, non era stata inoltrata né contestualmente a quella di recesso né entro il termine di sette giorni, bensì dopo oltre due mesi.
A fronte della sequenza temporale prevista dalla legge, non potevano essere considerate possibili sanatorie di alcun tipo, e veniva valutata irrilevante la circostanza che il lavoratore poteva essere in grado di conoscere il criterio di scelta attraverso la comunicazione dell’avvio della procedura.
Non considerare essenziale la tempistica, avrebbe contraddetto la funzione di garanzia attribuita alla stessa.
La società ricorreva in Cassazione ribadendo che, in presenza di una procedura di licenziamento collettivo con chiusura totale dell’ azienda, non potesse essere considerato come vincolante il termine dei 7 giorni, in quanto, visto l’azzeramento dell’intero organico, non vi sarebbe stata esigenza alcuna di verificare il criterio di scelta applicabile.
La Suprema Corte, tuttavia, rigettava il ricorso osservando che l’obbligo di comunicare le modalità applicative dei criteri di scelta conservava la sua funzione di garanzia e di controllo anche dopo la dichiarazione di cessazione dell’attività, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del lavoratore, e confermando l’illegittimità del licenziamento dello stesso.
La comunicazione, difatti, è considerata necessaria per poter verificare che tale dichiarazione non sia falsa e non dissimuli in realtà una cessione aziendale o la ripresa dell’attività stessa con denominazione e/o contesto territoriale differenti (proprio come previsto dall’articolo 24, comma 2, della legge 223/1991, in riferimento alla casistica di cui in oggetto).
giovedì, 3 Ottobre 2024
martedì, 20 Agosto 2024
Vuoi saperne di più?
Trova la tua filiale!