giovedì, 25 Luglio 2024
Di seguito le modalità per la presentazione e la trasmissione del modello 730/2018, sia nella versione precompilata che ordinaria.
Modello 730 precompilato
Dal 16 aprile 2018, i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno la possibilità di scaricare la dichiarazione 730 precompilata dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
È necessario che il contribuente sia in possesso, in alternativa
– della Carta Nazionale dei Servizi;
– di un codice PIN (il codice può essere richiesto presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate oppure online);
– delle credenziali dispositive rilasciate dall’INPS;
– di una identità SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale).
Dal 2 maggio 2018, è possibile modificare e integrare i dati eventualmente mancanti o incompleti, accettare e inviare il modello 730 precompilato. I contribuenti interessati possono accedervi direttamente, previa autenticazione al portale, oppure rivolgersi a CAF, commercialisti o intermediari per visualizzare, verificare, accettare o modificare la dichiarazione, che deve essere inviata entro il 23 luglio.
Nell’ipotesi in cui la presentazione del modello venga effettuata tramite il sostituto d’imposta, il contribuente deve consegnare al predetto soggetto:
– la delega per l’accesso al modello precompilato;
– il modello 730-1.
Successivamente entro il 7 luglio il sostituto d’imposta consegna al contribuente:
– copia della dichiarazione elaborata;
– il prospetto di liquidazione, modello 730-3 (contiene l’indicazione delle somme che verranno trattenute e del rimborso che verrà erogato).
Qualora la presentazione venga effettuata tramite il CAF ovvero un professionista abilitato, il contribuente deve procedere con la consegna:
– della delega per l’accesso al modello precompilato;
– del modello 730-1;
– della documentazione necessaria ai fini della verifica della conformità dei dati che sono riportati all’interno della dichiarazione precompilata.
Modello 730 ordinario
Anche per quanto riguarda il modello 730 ordinario sono disponibili diverse modalità di presentazione. Essa può avvenire:
– tramite il sostituto d’imposta che presta l’attività di assistenza fiscale. La presentazione va effettuata entro il 7 luglio e in tale ipotesi il modello va consegnato già compilato al sostituto d’imposta;
– tramite un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), ovvero un professionista abilitato (la presentazione va effettuata entro il 23 luglio). In tal caso il controllo formale viene effettuato in capo al CAF/professionista abilitato.
Destinazione dell’8, del 5, del 2 per mille dell’IRPEF
Ai fini della destinazione dell’otto, del cinque, del due per mille dell’IRPEF, può essere utilizzata la scheda 730-1. Tale facoltà può essere esercitata anche da parte dei contribuenti che non procedono con la presentazione della dichiarazione. Il modello va consegnato, in busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura, al sostituto d’imposta, al CAF ovvero al professionista abilitato (assieme al modello 730).
Controlli formali di conformità
I CAF e i professionisti abilitati che predispongono e trasmettono il modello 730 hanno l’obbligo di effettuare controlli formali di conformità tra:
– i dati che sono riportati all’interno del modello 730;
– i documenti che il contribuente ha esibito.
I predetti soggetti devono inoltre apporre il visto di conformità (previa effettuazione di alcune attività di verifica, dettagliatamente indicate all’interno della circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015 emessa dall’Agenzia delle Entrate).
Sanzioni dovute e ravvedimento
Nel caso in cui i CAF/professionisti abilitati appongano un visto di conformità “infedele”, devono versare un importo pari alla somma:
– dell’imposta;
– degli interessi;
– della sanzione (nella misura del 30%)
che sarebbero stati richiesti in pagamento al contribuente in base all’art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 (a meno che la commissione degli errori sia dipesa da condotte dolose ovvero gravemente colpose poste in essere da parte del contribuente).
Entro il 10 novembre CAF e professionisti hanno la possibilità di inviare una dichiarazione rettificativa per evitare il pagamento delle sanzioni (il contribuente va previamente avvisato; qualora non acconsenta alla presentazione della dichiarazione rettificativa, gli intermediari abilitati hanno comunque la possibilità di comunicare i dati inerenti alla rettifica). Entro tale data CAF e professionisti abilitati possono altresì accedere all’istituto del ravvedimento operoso con il versamento di una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo. In tale ipotesi, rimane a carico del contribuente l’obbligo di versamento dell’imposta e degli interessi.
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