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MODULO TFR 2 PER LA SCELTA DEL TFR: NOVITÀ E MODIFICHE

30 Aprile 2018

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È stato pubblicato il 19 aprile 2018 sulla Gazzetta Ufficiale il decreto, siglato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui si provvede all’aggiornamento del Modulo TFR2. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito della novità introdotta in tema di previdenza complementare, dalla Legge sulla concorrenza del 2017, in base alla quale la contrattazione collettiva potrà determinare la quota minima di TFR maturando da destinare alla previdenza complementare. Si tratta, nello specifico, della possibilità di destinare ai fondi pensione una quota di TFR inferiore al 100%.

Le novità in vigore in materia di TFR – Il modulo viene utilizzato per la manifestazione della scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto, da parte dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006. Alla luce della disposizione introdotta lo scorso anno dalla legge annuale mercato e concorrenza, per quanto riguarda il conferimento del TFR al fondo pensione, il nuovo comma 2, dell’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 stabilisce che:

-spetta al lavoratore determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico;

-per i lavoratori dipendenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.

“Gli accordi – recita il testo normativo – possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando  da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale”. Dunque, in mancanza di indicazioni sulla percentuale minima da destinare, il conferimento sarà totale.

Il nuovo modulo TFR 2 – Il modulo TFR 2, nella sezione 1, è modificato come segue:

-il primo punto elenco viene sostituito con la formulazione seguente: “che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile”;

-il secondo punto elenco viene sostituito con la seguente formulazione: “che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: …, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare…………… alla quale il sottoscritto ha aderito in data …/…/.., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’art. 2120 del Codice Civile”.

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