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NOVITÀ SUI BUONI PASTO

14 Settembre 2017

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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con un regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa che entrerà in vigore dal 9 settembre prossimo, introduce delle novità sull’utilizzo dei buoni pasto.

Questi saranno cumulabili fino ad un massimo di otto e sarà possibile usarli e spenderli anche nell’ambito delle attività di agriturismo, di ittiturismo, nei mercatini e negli spacci aziendali.

Analizziamo i principali punti esplicitati dal decreto.

Il buono pasto viene definito come documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

Il valore del buono pasto è quello facciale, ossia il valore della prestazione indicato sul buono stesso. Saranno utilizzabili quindi, esclusivamente per l’intero valore, ovvero non ci sarà il resto. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell’Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

L’articolo 3 del decreto pubblicato in Gazzetta elenca tutti i vari tipi di esercizio in cui si possono spendere i ticket.

Possono essere utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

Non sono cedibili ne’ cumulabili oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare.

Sono fissate le caratteristiche che il buono pasto deve avere.

Quelli cartacei devono indicare:

  • il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro
  • la ragione sociale e il codice fiscale della società’ di emissione
  • il valore facciale espresso in valuta corrente
  • il termine temporale di utilizzo
  • uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato
  • la dicitura «Il buono pasto non è cedibile, ne’ cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne’ commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».

I buoni pasto in forma elettronica, oltre ai dati necessari per quelli cartacei, che sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico, devono indicare:

  • la data di utilizzo del buono pasto
  • i dati identificativi dell’esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato
  • l’obbligo di firma del titolare del buono pasto
  • la dicitura sulla non cedibilità e utilizzazione, comunque riportata elettronicamente.
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