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PERMANENZA AL PRONTO SOCCORSO E INDENNITÀ DI MALATTIA

19 Marzo 2018

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L’INPS, con il Messaggio n. 1074 del 9 marzo 2018, interviene per fornire chiarimenti in merito alla gestione delle assenze dei lavoratori che vengono trattenuti al Pronto Soccorso.

La permanenza del lavoratore presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e, di conseguenza, ai fini della tutela previdenziale della malattia, trova applicazione la stessa disciplina prevista per il ricovero ospedaliero, anche per quanto concerne la certificazione medica da produrre. Più precisamente, fermo restando che le strutture di Pronto Soccorso sono tenute alla trasmissione telematica dei certificati di malattia/ricovero, l’INPS precisa che possono configurarsi due fattispecie:

  1. situazioni che richiedono ospitalità notturna: qualora, in caso di ospitalità notturna presso le unità operative di Pronto Soccorso, venga rilasciato il certificato di malattia anziché di ricovero, per consentire la corretta gestione dell’evento il lavoratore deve inviare alla sede territoriale dell’INPS e al proprio datore di lavoro (nei casi in cui quest’ultimo anticipi l’indennità per conto dell’Istituto) apposita documentazione che attesti la permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso;
  2. situazioni con le dimissioni del malato senza permanenza notturna: in tal caso, l’evento è equiparato alla malattia e il certificato da produrre è quello di malattia.

Nel caso in cui le strutture di Pronto Soccorso risultino impossibilitate a trasmettere telematicamente i certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea. A riguardo, l’INPS puntualizza che la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennità di malattia è quella riferita all’incapacità lavorativa del malato. Di conseguenza, qualora venga rilasciato un certificato cartaceo (sia compilato a mano che stampato da procedura gestionale), l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”. In caso di rilascio del certificato telematico non sussiste, invece, alcuna ambiguità.

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