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RIENTRO RESIDENTI FISCALI

9 Aprile 2018

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Per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, senza aver prodotto reddito nel nostro Paese, l’agevolazione consiste in un’imposizione forfettaria sui redditi prodotti all’estero per 15 anni, secondo quanto disposto dall’articolo 24-bis del Tuir, inserito dalla Legge di Bilancio 2017 per attrarre in Italia persone che possiedono elevati patrimoni.

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF ammonta a 100.000 euro l’anno ed è possibile estendere l’efficacia della misura anche ai familiari, con un’imposta forfettaria di 25.000 euro per ogni anno, nel caso anche questi trasferiscano la residenza in Italia.

Ulteriori agevolazioni consistono nell’esenzione:

– dall’obbligo di monitoraggio fiscale per le attività e gli investimenti esteri;

– dal pagamento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e di quella dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE);

– dal versamento dell’imposta di successione e donazione per i beni e i diritti esistenti all’estero.

In questi casi il periodo minimo di residenza fiscale all’estero richiesto è di almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione inizia a essere efficace.

Decreto Coesione: quali sono le novità?

giovedì, 25 Luglio 2024

Il Decreto Coesione promette di realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell’ambito della revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a ridurre i divari territoriali.

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