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SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI

21 Dicembre 2017

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La novità è presente nella circolare INPS del 3 novembre 2017 n. 163 “Sgravio contributivo per contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata.

Lo sgravio viene riconosciuto a seguito della presentazione telematica sul sito INPS di una domanda che attualmente,  vista la misura sperimentale, potrà essere richiesta una sola volta nel biennio 2017-2018.

Per poter accedere allo sgravio è necessario che il datore di lavoro abbia sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, che preveda istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, in modo da innovare e/o migliorare quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti collettivi aziendali.

Nel contratto collettivo aziendale devono essere presenti almeno 2 tra quelli indicati nell’articolo 3 del decreto del 12 settembre 2017, di cui almeno 1 rientrante o nell’area di intervento genitorialità (A) o nell’area di intervento flessibilità organizzativa (B).

Si riportano di seguito le misure individuate nel decreto interministeriale:

A) AREA DI INTERVENTO GENITORIALITÀ 

  • estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
  • estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità;
  • previsione di nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
  • percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
  • buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

B) AREA DI INTERVENTO FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA 

  • lavoro agile;
  • flessibilità oraria in entrata e uscita;
  • part-time;
  • banca ore;
  • cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.

C) WELFARE AZIENDALE

  • convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
  • convenzioni con strutture per servizi di cura;
  • buoni per l’acquisto di servizi di cura.

Il contratto aziendale deve riguardare un numero di dipendenti pari almeno 70% della media di lavoratori occupati dal datore di lavoro, in termini di forza aziendale, nell’anno civile precedente.

Lo sgravio consiste quindi in una riduzione contributiva che verrà calcolata dall’istituto in base al numero dei lavoratori ammessi al beneficio (tra i richiedenti) e le dimensioni aziendali:

  • Quota A: ottenuta dividendo il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi nell’anno;
  • Quota B: ottenuta ripartendo l’80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati, nell’anno precedente la domanda, dai medesimi datori di lavoro. L’algoritmo di ripartizione è il risultato delle seguenti operazioni:
  1. si somma la media dei dipendenti occupati dai datori di lavoro ammessi;
  2. si divide l’80% delle risorse finanziarie per il totale determinato al punto precedente;
  3. si moltiplica il risultato ottenuto al punto 2 per la media occupazionale di ciascun datore di lavoro.

Il totale delle risorse disponibili per il 2017 è pari a euro 55.200.000,00 e per il 2018 euro 54.600.000,00.

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